Nota a TF 9C_107/2025 del 26 gennaio 2026 Il Tribunale federale stabilisce, con decisione del 26 gennaio 2026, che una società che detiene un unico immobile di vacanza, messo esclusivamente a disposizione dell’azionista unico, non esercita un’attività economica indipendente rilevante ai fini IVA (“ subjektive Steuerpflicht ”) ai sensi dell’art. 10 LIVA. L’iscrizione nel registro dei soggetti IVA può quindi essere annullata con effetto retroattivo, i rimborsi d’imposta precede