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  • Immagine del redattoreNievergelt & Stoehr

Il diritto svizzero in materia di prescrizione non è conforme alla CEDU

Nonostante la Svizzera abbia introdotto nel 2020 le nuove norme in materia di prescrizione, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è nuovamente pronunciata contro la Svizzera. Secondo la legge svizzera, il periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla fine dell’atto dannoso. Se, come nel caso delle vittime di amianto, le conseguenze si manifestano solo dopo la scadenza del periodo di prescrizione, un tribunale non può respingere un’azione risarcitoria su tale base. Ma cosa significa questo per la Svizzera?


Il problema dell’amianto

L’amianto è stato un materiale utilizzato estensivamente in diversi tipi di costruzioni in Svizzera tra il 1904 e il 1990. Al momento dell’installazione, ma anche del rinnovamento di tali opere, si possono sprigionare nell’aria fibre di amianto che, se respirate, si depositano per molto tempo all’interno dei polmoni della vittima. La permanenza prolungata di amianto, sottoforma di fibre o polvere, nell’apparato respiratorio della vittima può causare malattie come tumori della pleura o del peritoneo, ma anche il cancro ai polmoni. Tali malattie possono presentarsi anche 40 anni dopo l’inalazione involontaria della sostanza pericolosa, dando luogo ad una responsabilità dell’azienda o della persona che ne ha causato l’esalazione. Tuttavia, la pretesa risarcitoria può cadere in prescrizione prima che il danno, l’insorgere della malattia, si manifesti. Questo perché il termine di prescrizione assoluto inizia a decorrere dal momento in cui l’azione generatrice del danno si conclude, e non dal momento in cui il danno effettivamente sopraggiunge. Il decorso del termine porta molto spesso alla sua spiacevole scadenza prima del sorgere della malattia, rendendo vane azioni risarcitorie o di indennizzo a titolo di riparazione.

 

Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha stabilito per la prima volta che la Svizzera ha violato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU): nel 2004 Hans Moor ha contratto un tumore maligno della pleura. Quest’ultimo era stato causato dall’esposizione all’amianto durante il suo lavoro come operaio in una fabbrica di macchine. I tribunali svizzeri avevano stabilito che la sua pretesa risarcitoria contro l’azienda, quale datore di lavoro, era già caduta in prescrizione. L’esposizione all’amianto era infatti avvenuta più di 10 anni prima (termine di prescrizione assoluto previsto dal vecchio Codice delle obbligazioni). La vedova della vittima, che nel frattempo era morta a causa della malattia, ha portato il caso di fronte alla Corte EDU. In questa istanza è stato stabilito che il diritto di accesso ad un tribunale era stato violato: il fatto che il termine di prescrizione fosse già scaduto al momento dell’insorgere della malattia, non era compatibile con quanto previsto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU.[1]


Nuove norme in materia di prescrizione come conseguenza della decisione della Corte EDU

Nel 2018, come conseguenza della decisione Corte EDU, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato nuove norme in materia di prescrizione. Queste sono entrate in vigore il 1° gennaio 2020 e prevedono, tra l’altro, un periodo di prescrizione più lungo per richieste risarcitorie a seguito di danni alla persona (morte o lesioni corporali). Le parti lese hanno ora a disposizione un massimo di 20 anni dal momento in cui l’azione generatrice del danno si conclude. Già al momento dell’approvazione della revisione sono state sollevate critiche. Se una malattia, causa amianto, si manifesta 40 anni dopo l’esposizione, si incorre nello stesso problema evidenziato dalla Corte EDU: l’impossibilità di fare valere le proprie pretese risarcitorie perché prescritte. Concretamente, la revisione non risolve il problema di fondo e cioè il punto da cui inizia a decorrere il periodo di prescrizione, ma bensì aumenta solamente tale periodo per estendere il lasso temporale in cui la vittima potrebbe contrarre la malattia.


Nuova condanna per la Svizzera

La nuova decisione della Corte EDU scaturisce da una denuncia presentata nel 2009 dai parenti di un’altra vittima da amianto. Anche in quel caso veniva richiesto un risarcimento ad un’azienda di lavorazione dell’amianto in cui la vittima (padre e marito delle ricorrenti) aveva lavorato. I tribunali svizzeri avevano stabilito che la pretesa era già caduta in prescrizione. La Corte EDU ha invece nuovamente stabilito che il termine di prescrizione assoluto svizzero viola la CEDU. Il diritto fondamentale di una vittima ad una via giudiziaria è infatti violato nel caso non possa esserle garantito un giudizio da parte di un giudice a causa del periodo di latenza tra l’evento scatenante e il manifestarsi della malattia. Questa particolarità deve essere tenuta in conto dai giudici nel calcolo del periodo di prescrizione. Poiché il caso è stato presentato nel 2009, il precedente termine di prescrizione di 10 anni era ancora applicabile. Tuttavia, la Corte EDU si è espressa anche sul nuovo termine di 20 anni, ritenendolo incompatibile con la CEDU. Il motivo non sta tanto nella durata del periodo di prescrizione assoluto, bensì nel momento da cui questo inizia a decorrere (la fine dell’azione generatrice del danno). Tale metodo di calcolo, e quindi le nuove norme in materia di prescrizione svizzere, è stato implicitamente ritenuto contrario alla CEDU. [2]


Diritto in materia di prescrizione – quo vadis?

Sulla base della sentenza della Corte EDU, i parenti delle vittime decedute a seguito di un’esposizione ad amianto potranno ora rivolgersi nuovamente ai tribunali svizzeri al fine di vedersi riconosciute pretese risarcitorie. Tuttavia, non è chiaro quale sarà il futuro della legge svizzera in materia di prescrizione. La necessità di una nuova revisione della legge per allinearla alla CEDU dipenderà dalla pratica ed in particolare dai tribunali svizzeri che dovranno decidere se modificare la loro prassi ed interpretazione delle norme in materia di prescrizione.[3]


Nievergelt & Stoehr è a vostra disposizione in caso di domande riguardo a questo tema. Si prega di contattare Claudia Nievergelt Giston (Partner, claudia.nievergelt@nist-law.ch), Andrea-Franco Stoehr (Partner, andrea-franco.stoehr@nist-law.ch).



[1] Decisione Howald Moor e altri contro la Svizzera, Nr. 52067/10 e 41072/11 del 11 marzo 2014.

[2] La decisione non è ancora cresciuta in giudicato al momento della redazione di questo contributo. Dal momento della pubblicazione, la Svizzera ha tre mesi di tempo per impugnare la decisione davanti alla Grande Camera della Corte EDU.

[3] Cfr.Widmer Lüchinger, Die Verjährung bei Asbestschäden, ZBJV 2014, 460, 480.

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