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Diritto delle fondazioni in movimento

Secondo il diritto svizzero, una fondazione offre la possibilità di destinare il proprio patrimonio a uno scopo specifico, creando così un’entità giuridica separata. La fondazione è un istituto giuridico estremamente popolare: in Svizzera ci sono oltre 13'000 fondazioni e la tendenza è in aumento. Il patrimonio complessivo delle fondazioni ammonta a circa 100 miliardi di franchi. Ciò fa della Svizzera uno dei centri di fondazioni più importanti al mondo.[1]

 

Al fine di soddisfare i futuri requisiti delle fondazioni, sono recentemente entrate in vigore delle modifiche al diritto delle fondazioni. Questo articolo intende fornire una panoramica di queste novità e azzardare uno sguardo sul futuro della fondazione.


Nuovo diritto delle fondazioni in vigore dal 1° gennaio 2024

Il 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore in Svizzera nuove disposizioni di legge sul diritto delle fondazioni, che rendono più flessibili i cambiamenti organizzativi e le modifiche minori dell’atto di fondazione. Sono stati inoltre apportati chiarimenti formali.

 

Nuovi contenuti

In precedenza, il fondatore poteva solo riservarsi il diritto di modificare lo scopo della fondazione in base all’art. 86a CC (versione fino al 31 dicembre 2023). Ora, il fondatore ha anche la possibilità di effettuare una riserva organizzativa (nuovo art. 86a CC). Ciò significa, ad esempio, che il fondatore può stabilire nell’atto di fondazione che l’elezione, il numero e la durata del mandato dei membri del consiglio di fondazione possono essere modificati.

Tali modifiche non possono essere apportate con una frequenza inferiore ai 10 anni.

 

Modifiche minori all’atto di fondazione possono ora essere apportate in modo semplificato (art. 86b CC). Mentre prima erano necessarie valide ragioni oggettive, oggi esistono solo ragioni oggettive. In pratica, tuttavia, non ci si deve aspettare grandi cambiamenti in questo ambito, poiché le autorità sono già state generose nell’accettare e | ammettere valide ragioni oggettive.

 

Chiarimenti formali

I reclami all’autorità di vigilanza sulle fondazioni sono ora disciplinati dall’art. 84 cpv. 3 CC. La facoltà di reclamo era possibile anche sotto la vecchia legge, ma non era regolamentato da nessuna parte. È stato ora chiarito che i beneficiari e i creditori della fondazione, nonché i fondatori e i membri del consiglio di fondazione, possono presentare reclami all’autorità competente contro gli atti e le omissioni degli organi della fondazione. In particolare, è stato chiarito quali persone sono autorizzate a presentare un reclamo all’autorità di vigilanza.

 

È stato inoltre chiarito che le modifiche all’atto di fondazione disposte dall’autorità competente ai sensi degli artt. 85-86b CC non richiedono più l’autenticazione pubblica (art. 86c CC).


Nessun trust nel diritto svizzero

Nel gennaio 2022, il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione un progetto per l’introduzione di un trust svizzero. Il trust è un istituto giuridico anglosassone che prevede la destinazione di beni a uno scopo specifico. Sebbene presenti somiglianze con la fondazione, non costituisce un’entità giuridica propria. Poiché l’esito della consultazione è stato negativo, nell’autunno del 2023 il Consiglio federale ha deciso di accantonare per il momento il progetto legislativo. Tuttavia, i trust di diritto estero continuano a essere riconosciuti in Svizzera.


Maggiore interesse per la fondazione di famiglia

Con il rifiuto del trust svizzero, le fondazioni, e in particolare le fondazioni di famiglia, sono state portate sempre più sotto i riflettori. In Svizzera, attualmente non è consentito costituire una fondazione per il mantenimento dei (futuri) familiari (art. 335 CC). Ciononostante, questa esigenza esiste ancora: se le famiglie vogliono proteggere il proprio patrimonio dalla frammentazione su più generazioni, spesso ricorrono alla costituzione di trust di diritto estero o di fondazioni familiari rette dal diritto del Principato di Liechtenstein.

 

Nel dicembre 2023, il Consiglio degli Stati ha approvato una mozione per l’abolizione del divieto di fondazioni di mantenimento (mozione Burkart, n. 22.4445). I fautori dell’abrogazione sostengono che vi è una lacuna nel diritto svizzero se bisogna ricorrere a istituti giuridici esteri. Gli oppositori sostengono invece che lo strumento non sarebbe di alcuna utilità per gran parte della popolazione. Se la mozione Burkart venisse approvata anche dal Consiglio nazionale, toccherebbe al Consiglio federale elaborare una modifica di legge per abolire il divieto delle fondazioni familiari. L’aspetto del panorama delle fondazioni svizzere in futuro rimane quindi interessante.

 

Avete bisogno di assistenza per la costituzione, la gestione o la modifica di una fondazione o di un trust? Nievergelt & Stoehr vi offre un’assistenza legale, notarile e operativa completa in materia di diritto delle fondazioni e dei trust. Si prega di contattare Claudia Nievergelt Giston (Partner, claudia.nievergelt@nist-law.ch), Michele Micheli (Partner, michele.micheli@nist-law.ch).







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