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Immagine del redattoreNievergelt & Stoehr

Il diritto in materia di cognome deve essere adattato alle esigenze della popolazione

Dal 2013, le coppie possono scegliere al momento del matrimonio se mantenere entrambi i loro cognomi o stabilire un cognome coniugale unico per la famiglia. Ne consegue che non è più possibile avere un doppio cognome. La politica vuole però cambiare questa situazione.


Il cognome del marito diventava automaticamente il cognome coniugale della famiglia


Fino alla fine del 2012, la norma legale prevedeva che, dal momento del matrimonio, entrambi i coniugi adottassero il cognome del marito come cognome coniugale della famiglia. Se la moglie voleva mantenere un legame con il proprio cognome da nubile, poteva farlo solo anteponendo il cognome da nubile al cognome coniugale della famiglia. Questo cosiddetto doppio cognome veniva scritto senza trattino (“Rossi Bernasconi”). Tuttavia, questa disposizione non era conforme al principio fondamentale di uguaglianza della Costituzione federale (Cost.) e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Infatti, una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU)[1] del 1994 stabiliva che anche le coppie sposate dovevano poter scegliere il cognome da nubile della moglie come cognome coniugale della famiglia. Di conseguenza, anche il marito aveva la possibilità di creare un doppio cognome combinando il proprio cognome da nubile con il cognome coniugale della famiglia.


Cambio di paradigma: mantenimento del cognome da nubile come soluzione di base


Nel 2011 il Parlamento ha accettato un cambio di paradigma: in futuro, la legge avrebbe previsto che entrambi i fidanzati mantenessero il proprio cognome da nubile al momento del matrimonio. Questa norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Se le coppie desiderano un cognome coniugale comune, devono comunicarlo all'ufficiale di stato civile al momento del matrimonio (art. 160 del Codice civile svizzero, CC). Come cognome coniugale della famiglia può essere scelto uno dei due cognomi da nubile dei coniugi. I doppi cognomi non sono quindi più ammessi. Se i coniugi decidono di avere un cognome coniugale comune, il coniuge che rinuncia al suo cognome da nubile può comunque usare il cosiddetto cognome d’affinità (Allianzname): il proprio cognome da nubile viene aggiunto, con un trattino, al cognome coniugale comune («Rossi-Bernasconi»). Il cognome d’affinità non costituisce però un cognome ufficiale. Pertanto, non può essere registrato negli atti dell’Ufficio dello stato civile. Tuttavia, è possibile utilizzarlo nel quotidiano e farlo iscrivere nel documento d’identità facendo domanda all’autorità competente per il loro rilascio (art. 14 cpv. 1 e 6 dell'Ordinanza sui documenti d'identità, ODId).


Contrario ai desideri degli aspiranti sposi? 


In realtà, molte coppie di fidanzati oggi sentono l'esigenza di mantenere il loro cognome da nubile, ma di stabilire comunque un legame con il cognome dell'altro e dei figli che potrebbero avere insieme.[2] Proprio per questo il Consiglio nazionale sta discutendo nella sessione attuale la reintroduzione dei doppi cognomi al momento del matrimonio. Nella sessione primaverile di quest'anno, il Consiglio nazionale ha già deciso che in futuro dovrebbe essere di nuovo possibile portare doppi cognomi. Tuttavia, il disegno di legge presentato prevedeva di includere anche i figli, secondo il principio per cui i figli comuni avrebbero dovuto ricevere il doppio cognome dei genitori. La maggioranza del Consiglio nazionale ha però ritenuto che questa proposta fosse troppo complessa e avrebbe portato a nuove problematiche.


Individualizzazione e semplificazione per mezzo della proposta attuale


La proposta che il Consiglio nazionale discuterà nella sessione estiva prevede che ogni fidanzato possa scegliere individualmente, al momento del matrimonio, quale(i) cognome(i) portare. Può essere il proprio cognome da nubile, il cognome da nubile dell’altro coniuge o un doppio cognome composto dal proprio cognome da nubile e da quello dell’altro coniuge. In quest’ultima modalità, l'ordine dei cognomi può essere scelto liberamente. La maggioranza della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG CN), che ha elaborato questa nuova proposta, vuole inoltre concedere la possibilità ai futuri coniugi, se voluto, di inserire un trattino tra i due cognomi nel caso decidessero di portare entrambi i cognomi. Se i futuri coniugi non esprimeranno una particolare preferenza al momento del matrimonio, manterranno entrambi i loro cognomi da nubile. Per quanto riguarda i figli comuni, al momento del matrimonio dovrà essere indicato quale cognome porteranno quest’ultimi alla nascita. La scelta dovrà ricadere su uno dei cognomi da nubile dei coniugi. Come anticipato, la maggioranza della CAG CN non vuole infatti che i coniugi possano scegliere un doppio cognome anche per i figli comuni. Rimane comunque la possibilità che venga emanata una disposizione transitoria che consentirà, in un secondo tempo, di dichiarare all'Ufficio dello stato civile il desiderio di adottare un doppio cognome.


La revisione deve ancora superare alcuni ostacoli

 

Il Consiglio nazionale prenderà verosimilmente una decisione definitiva sulla revisione concernente il diritto in materia di cognome nella seconda settimana della sessione estiva. A seguire, sarà il turno del Consiglio degli Stati esprimersi sulla revisione. Inoltre, rimane sempre la possibilità che venga lanciato un referendum facoltativo. Tuttavia, poiché i partiti politici di tutto lo spettro politico sembrano generalmente d'accordo sulla direzione che la revisione dovrà prendere, non ci si aspetta grande resistenza popolare.

Per qualsiasi domanda inerente al diritto di famiglia, segnatamente il diritto in materia di cognome, gli avvocati di Nievergelt & Stoehr SA rimangono a vostra disposizione. In particolare, l'avvocata e mediatrice Claudia Nievergelt Giston (Samedan/St. Moritz, claudia.nievergelt@nist-law.ch), l'avvocato Raffaele De Vecchi (Lugano, raffaele.devecchi@nist-law.ch) e l'avvocata Selina Pfrunder (Lucerna, selina.pfrunder@nist-law.ch) sono a disposizione per rispondere a tutte le vostre domande su temi come convivenza, matrimonio o divorzio. L’esperienza che contraddistingue i nostri avvocati ci permetterà di rispondere a tutte le vostre domande in modo professionale e rapido.



[1] Sentenza 16213/90 della Corte EDU del 22 febbraio 1994, Burghartz v. Svizzera.

[2] Il Consiglio federale sostiene la reintroduzione dei doppi cognomi, 24 gennaio 2024, disponibile all’indirizzo: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.msg-id-99788.html (ultimo accesso il 28 maggio 2024)

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