Revisione parziale della Legge sulla pianificazione del territorio: priorità dell’agricoltura e gestione delle immissioni nelle aree rurali
- Nievergelt & Stoehr

- 2 feb
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L’attuale revisione parziale della Legge sulla pianificazione del territorio introduce importanti novità per l’edificazione e l’abitare nelle zone rurali. Al centro della riforma vi è il rafforzamento esplicito dell’agricoltura: nella relativa zona, le esigenze agricole ottengono in futuro un predominio ancora più chiaro rispetto ad altri utilizzi. Ciò ha effetti diretti sul modo in cui vengono gestite le immissioni quali odori o rumori. Le nuove disposizioni incidono sia sui progetti abitativi all’interno della zona agricola sia sugli interventi edilizi nelle zone edificabili adiacenti. Per i proprietari fondiari, gli agricoltori e i pianificatori ne deriva un mutato quadro di riferimento nella valutazione dei conflitti d’uso e nella pianificazione di nuovi interventi. La panoramica che segue illustra i principali punti di questo riallineamento normativo.
1. Oggetto della revisione parziale con riferimento alle immissioni e alla zona agricola
La revisione parziale sancisce espressamente a livello di legge il principio secondo cui, nelle zone agricole, l’agricoltura e le sue esigenze hanno la precedenza rispetto agli utilizzi non agricoli. Inoltre, il Consiglio federale riceve una competenza esplicita per stabilire, al di fuori delle zone edificabili, in quali casi siano ammesse agevolazioni rispetto alle disposizioni della legge sulla protezione dell’ambiente in materia di immissioni di odori e rumori provenienti dall’agricoltura, al fine di garantire tale primato. La portata concreta di questa competenza dipenderà in modo determinante dalle disposizioni di attuazione che dovranno ancora essere emanate a livello di ordinanza.
2. Ripercussioni sugli usi abitativi non agricoli nella zona agricola
Gli usi abitativi non agricoli nella zona agricola sono subordinati al principio della priorità della gestione agricola. Ciò vale sia per i nuovi interventi sia per i cambi di destinazione e per le questioni relative alle costruzioni esistenti, nella misura in cui possano incidere di fatto sull’attività agricola. Già secondo il diritto vigente, il rilascio di autorizzazioni per usi abitativi estranei all’agricoltura in edifici residenziali agricoli presuppone espressamente che la gestione agricola del fondo circostante non venga compromessa. In tal modo, il conflitto con le immissioni tipiche dell’attività agricola viene posto in rilievo come elemento rilevante ai fini dell’autorizzazione in sede di pianificazione.
Dal punto di vista del diritto della protezione dell’ambiente, resta determinante (salvo eventuali agevolazioni) il rispetto, a titolo preventivo, delle distanze minime richieste secondo le regole riconosciute per gli impianti di detenzione di animali rispetto alle zone abitate; tali distanze minime sono calcolate in particolare sulla base delle raccomandazioni tecniche pertinenti. È importante rilevare che, secondo la prassi vigente, le zone agricole non sono considerate «zone abitate». Inoltre, per quanto riguarda le immissioni odorose provenienti da impianti di detenzione di animali, occorre tenere presente che non esistono valori limite fissi e che la nocività o il disturbo devono essere valutati caso per caso.
3. Ripercussioni sulla zona edificabile
Per la zona edificabile rimane valido il principio generale di pianificazione secondo cui le aree residenziali devono essere, per quanto possibile, protette da influssi nocivi o molesti quali l’inquinamento atmosferico, il rumore e le vibrazioni. La competenza prevista per le agevolazioni è, secondo il tenore letterale della norma, limitata ai casi al di fuori delle zone edificabili.
Tuttavia, la revisione parziale assume rilevanza pratica per la zona edificabile in particolare nelle aree di confine con la zona agricola. Secondo l’impostazione determinante, un progetto situato sul confine o in prossimità del confine di zona può essere considerato come avente effetti transfrontalieri; in tal caso, la conformità alla zona deve essere verificata anche con riferimento alla zona confinante. Per gli edifici residenziali ciò significa che essi devono essere arretrati rispetto al confine con la zona agricola in misura tale da non avere più effetti rilevanti su quest’ultima. Il primato dell’agricoltura nella zona agricola, ora espressamente sancito dalla legge, fornisce a tal fine un’ulteriore linea guida normativa a favore di una pianificazione e di una disposizione delle distanze volte a prevenire i conflitti.
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